In particolare, il testo approvato dal Parlamento prevede la creazione di due Consigli Superiori distinti, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Entrambi gli organi mantengono una composizione a prevalenza togata, analoga a quella attuale, ma operano separatamente, affidando ai pubblici ministeri un autonomo organo di autogoverno distinto da quello della magistratura giudicante. La riforma introduce inoltre una Corte disciplinare di rango costituzionale, alla quale viene attribuita la competenza sui procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. Anche questo organo è composto in prevalenza da magistrati, ma si distingue dagli attuali Consigli Superiori, che non svolgeranno più funzioni disciplinari, concentrandosi sul governo delle carriere.
Un ulteriore profilo rilevante riguarda le modalità di selezione dei componenti degli organi di autogoverno. La riforma prevede il ricorso al sorteggio, in luogo del tradizionale sistema fondato sul voto, con l’obiettivo dichiarato di incidere sulle dinamiche associative e sul ruolo delle correnti all’interno della magistratura. Votare SÌ significa confermare questa riforma costituzionale e consentirne l’entrata in vigore; votare NO comporta il mantenimento dell’ assetto costituzionale vigente. Il referendum è di tipo confermativo e non prevede quorum di partecipazione.
Cos’è un referendum costituzionale e come funziona
Il referendum costituzionale è uno strumento previsto dall’articolo 138 della Costituzione che consente ai cittadini di intervenire direttamente nel procedimento di revisione costituzionale. A differenza del referendum abrogativo, che ha lo scopo di eliminare una legge ordinaria già in vigore, il referendum costituzionale ha una funzione confermativa: serve a stabilire se una legge di revisione della Costituzione, già approvata dal Parlamento, debba entrare definitivamente in vigore oppure no.
Il ricorso al referendum non è automatico. È previsto quando, nel corso dell’iter parlamentare, la legge costituzionale non è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in ciascuna Camera. In questa ipotesi, la Costituzione affida al corpo elettorale la decisione finale, rafforzando il ruolo dei cittadini nelle scelte che incidono sull’equilibrio dei poteri dello Stato. Il referendum non consente di modificare il testo della riforma: l’elettore è chiamato a pronunciarsi sull’intero impianto normativo così come approvato dal Parlamento.
Un elemento essenziale da chiarire è che il referendum costituzionale non prevede quorum di partecipazione. Il risultato è valido indipendentemente dal numero di elettori che si recano alle urne: conta esclusivamente la maggioranza dei voti validamente espressi. Questo aspetto rende il voto particolarmente rilevante, perché ogni scelta contribuisce direttamente a determinare se la riforma costituzionale produrrà effetti o resterà priva di efficacia.
Referendum giustizia 2026: quando si vota e perché non c’è quorum
Il referendum giustizia 2026 sulla separazione delle carriere si svolgerà nelle giornate di domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedi 23 marzo dalle 7 alle 15.In queste due date i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi sulla riforma costituzionale approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025. La consultazione si inserisce quindi in una fase ravvicinata rispetto all’approvazione del testo, rendendo particolarmente attuale il dibattito pubblico sul contenuto della riforma. Come accade per tutti i referendum costituzionali, anche in questo caso non è previsto un quorum. La validità del voto non dipende dalla percentuale di affluenza, ma esclusivamente dal numero di voti favorevoli o contrari espressi dagli elettori. Questo significa che l’esito del referendum sarà determinato dalla maggioranza dei voti validi, indipendentemente dal livello di partecipazione. Si tratta di una scelta coerente con la natura del referendum confermativo, che non mira a misurare l’interesse generale sul tema, ma a consentire al corpo elettorale di assumere una decisione definitiva su una revisione costituzionale.
L’assenza di quorum incide anche sul significato politico e istituzionale del voto. Ogni elettore che partecipa contribuisce direttamente all’esito finale, senza soglie minime da raggiungere. Per questo motivo è importante comprendere con precisione non solo quando si vota, ma anche cosa comporta l’approvazione o il rigetto della riforma sottoposta a referendum.
Referendum confermativo: cosa significa votare SÌ o NO
Il referendum giustizia 2026 è, a tutti gli effetti, un referendum costituzionale confermativo. Questo significa che ai cittadini non viene chiesto di scegliere tra diverse opzioni o di proporre una nuova disciplina, ma di confermare o respingere una legge costituzionale già approvata dal Parlamento. Il quesito sottoposto agli elettori è formulato nei seguenti termini: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?»
In termini pratici, votare SÌ significa approvare il testo della legge costituzionale e consentirne l’entrata in vigore definitiva. La riforma produrrà quindi i suoi effetti sull’organizzazione della magistratura, secondo le modalità previste dal legislatore e dalle successive leggi di attuazione. Votare NO, invece, comporta il rigetto della riforma: il testo non entrerà in vigore e resterà valido l’assetto costituzionale precedente.
È importante sottolineare che il referendum non consente di distinguere tra singole parti della riforma. Il voto riguarda l’intero impianto normativo, comprese le disposizioni sull’ordinamento giudiziario e sull’istituzione della Corte disciplinare. Proprio per questo motivo, la comprensione del contenuto complessivo della riforma è essenziale per esprimere un voto consapevole, evitando letture semplificate o riduttive del quesito referendario.
Cosa si vota il 22 e 23 marzo 2026: il contenuto della riforma
Il voto del 22 e 23 marzo riguarda una legge costituzionale che interviene sull’ordinamento giudiziario e, in particolare, sulla struttura della magistratura ordinaria. Il cuore della riforma è la distinzione formale tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, che vengono collocati in due carriere separate, ciascuna dotata di propri meccanismi di governo interno. La riforma modifica diversi articoli della Costituzione, ridefinendo l’assetto dell’autogoverno e i criteri di organizzazione delle funzioni giudiziarie.
In base al testo approvato dal Parlamento, giudici e pubblici ministeri continuano a far parte di un ordine autonomo e indipendente, ma non condividono più gli stessi organi di autogoverno. Vengono infatti istituiti due Consigli Superiori distinti, competenti rispettivamente per la carriera giudicante e per quella requirente. Ciascun Consiglio è chiamato a occuparsi delle nomine, delle valutazioni di professionalità e delle progressioni di carriera dei magistrati appartenenti alla propria area funzionale.
Un ulteriore elemento qualificante della riforma è l’istituzione di una Corte disciplinare di rango costituzionale, chiamata a decidere sulle responsabilità disciplinari dei magistrati. Questa scelta mira a separare in modo più netto le funzioni di autogoverno da quelle disciplinari, introducendo un organo dedicato e distinto dai Consigli Superiori. Il voto referendario, quindi, non riguarda una singola misura isolata, ma un complesso di norme che ridefiniscono l’organizzazione interna della magistratura, lasciando invariati i principi di autonomia e indipendenza, ma intervenendo sulle modalità con cui tali principi vengono attuati.
Il contesto istituzionale in cui nasce la riforma
La riforma sottoposta a referendum si inserisce in un contesto istituzionale caratterizzato da una riflessione ormai consolidata sul funzionamento degli organi di autogoverno della magistratura. Negli ultimi anni, il dibattito pubblico e giuridico si è concentrato sulla capacità di questi organi di garantire non solo l’indipendenza formale, ma anche una gestione percepita come equilibrata e trasparente delle carriere e delle nomine. Questo confronto non ha riguardato esclusivamente il rapporto tra magistratura e politica, ma anche le dinamiche interne all’ordine giudiziario.
In tale quadro, il legislatore ha ritenuto necessario intervenire sull’organizzazione interna, piuttosto che sui principi di fondo. La separazione delle carriere viene proposta come uno strumento per rendere più chiara la distinzione delle funzioni e per ridurre il rischio di sovrapposizioni, soprattutto sul piano della percezione esterna. L’obiettivo dichiarato non è quello di limitare l’autonomia della magistratura, ma di rafforzarne la credibilità attraverso assetti organizzativi ritenuti più coerenti con la distinzione dei ruoli nel processo.
È significativo che il confronto sulla riforma non sia stato esclusivamente politico. Nel tempo, anche all’interno della magistratura sono emerse posizioni differenti sull’opportunità di rivedere i meccanismi di autogoverno e di rappresentanza. Il referendum rappresenta quindi il momento conclusivo di un percorso complesso, nel quale al corpo elettorale viene affidata la decisione se confermare le soluzioni individuate dal Parlamento o mantenere l’assetto precedente, rinviando ad altri strumenti il compito di affrontare le criticità emerse.
Separazione delle carriere e autogoverno della magistratura
Uno dei punti più delicati della riforma riguarda il rapporto tra separazione delle carriere e autogoverno della magistratura. È importante chiarire che la riforma non incide sull’autonomia esterna dell’ordine giudiziario, che resta garantita dalla Costituzione. Giudici e pubblici ministeri continuano a essere soggetti soltanto alla legge e non vengono posti in alcun rapporto di dipendenza dall’esecutivo o da altri poteri dello Stato.
La novità riguarda invece l’organizzazione interna dell’autogoverno. Con la riforma, ciascuna carriera dispone di un proprio Consiglio Superiore, competente a gestire gli aspetti fondamentali della vita professionale dei magistrati. Questa scelta mira a rendere più netta la distinzione dei percorsi e a rafforzare l’autonomia reciproca tra funzione giudicante e funzione requirente. Il Presidente della Repubblica mantiene un ruolo di garanzia, assicurando continuità e equilibrio istituzionale nel nuovo assetto.
Un tema spesso richiamato nel dibattito è quello del passaggio di carriera. Anche prima della riforma, tale possibilità era già sottoposta a limiti stringenti e risultava poco frequente nella pratica. La separazione delle carriere interviene quindi su un ambito che presentava già confini ben definiti, rendendo definitiva una distinzione che, di fatto, era in larga misura già operativa. In questo senso, il referendum non contrappone autonomia e controllo, ma propone un diverso modello di organizzazione interna, che gli elettori sono chiamati a valutare nel suo complesso.
Il tema del sorteggio negli organi di autogoverno
Nel dibattito pubblico sulla riforma, il tema del sorteggio è considerato da molti osservatori il profilo più innovativo e, allo stesso tempo, più controverso dell’intero intervento costituzionale. Il ricorso al sorteggio è considerato un passaggio particolarmente significativo perché incide su un sistema di autogoverno tradizionalmente fondato sul voto e sulla rappresentanza organizzata, mettendo in discussione il ruolo svolto dalle correnti nella selezione degli organi di governo della magistratura.
È utile precisare che la riforma non modifica la composizione complessiva degli organi di autogoverno sotto il profilo del peso della magistratura: la componente togata resta largamente prevalente, secondo percentuali analoghe a quelle già previste dall’assetto attuale. La discussione riguarda quindi non l’autonomia o la composizione dell'organo, ma le modalità di selezione dei suoi componenti.
L’obiettivo dichiarato del legislatore con il sorteggio dei componenti è quello di ridurre il peso delle dinamiche associative e delle appartenenze organizzate, che nel tempo hanno assunto un ruolo significativo nella gestione delle carriere e delle nomine.
Il sorteggio viene presentato come uno strumento idoneo a spezzare assetti consolidati e a favorire una maggiore neutralità degli organi di governo interno. In questa prospettiva, la selezione casuale dei componenti dovrebbe limitare la formazione di equilibri stabili e ridurre il rischio che le decisioni siano influenzate da logiche di appartenenza. È una scelta che non riguarda soltanto il rapporto tra giudici e pubblici ministeri, ma il modello complessivo di autogoverno che si intende adottare per il futuro.
Al tempo stesso, il ricorso al sorteggio solleva interrogativi rilevanti. La riduzione della componente elettiva comporta una diversa concezione della rappresentanza e pone il tema della responsabilità e della competenza degli organi così composti. Il referendum, sotto questo profilo, non chiama a pronunciarsi solo sulla separazione delle carriere, ma anche su un modo nuovo di intendere l’autogoverno della magistratura. È su questo punto che si concentra una parte significativa del confronto, poiché la scelta tra elezione e sorteggio riflette visioni diverse del rapporto tra autonomia, partecipazione e fiducia istituzionale.
La Corte disciplinare e il nuovo sistema dei procedimenti disciplinari
Un ulteriore elemento centrale della riforma sottoposta a referendum riguarda il sistema dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. Il testo approvato dal Parlamento prevede l’istituzione di una Corte disciplinare di rango costituzionale, chiamata a esercitare la giurisdizione disciplinare sia nei confronti dei magistrati giudicanti sia di quelli requirenti.
Con questa scelta, la funzione disciplinare viene sottratta agli organi di autogoverno e affidata a un organo distinto, dotato di una propria composizione e di specifiche garanzie di indipendenza. L’obiettivo dichiarato è quello di separare in modo più netto il governo delle carriere dalla valutazione delle responsabilità disciplinari, evitando sovrapposizioni tra funzioni amministrative e funzioni giurisdizionali.
La Corte disciplinare è composta in parte da magistrati e in parte da giuristi esterni, secondo criteri stabiliti dalla legge costituzionale, e opera come giudice specializzato in materia disciplinare. Anche in questo caso, la riforma non incide sull’autonomia della magistratura nel suo complesso, ma introduce un modello organizzativo diverso, nel quale la responsabilità disciplinare è affidata a un organo separato rispetto a quelli deputati alla gestione delle carriere.
Nel dibattito referendario, questo aspetto viene talvolta affiancato al tema della separazione delle carriere e del sorteggio, poiché contribuisce a ridefinire l’equilibrio complessivo del sistema. Il voto del 22 e 23 marzo riguarda quindi anche il modo in cui lo Stato intende organizzare il controllo disciplinare sulla magistratura, mantenendo le garanzie di indipendenza previste dalla Costituzione.
Referendum sulla giustizia: le ragioni di chi vota SÌ
Nel referendum sulla separazione delle carriere, le posizioni favorevoli alla riforma si fondano principalmente sull’esigenza di rendere più netta la distinzione tra chi esercita la funzione giudicante e chi svolge la funzione requirente. Secondo questa impostazione, la separazione dei percorsi professionali e degli organi di autogoverno contribuisce a rafforzare la percezione di imparzialità del giudice, rendendo più chiaro il suo ruolo di soggetto terzo rispetto all’accusa.
Un ulteriore argomento a sostegno del voto favorevole riguarda l’organizzazione interna della magistratura. La previsione di Consigli Superiori separati è vista come una soluzione idonea a garantire una maggiore autonomia reciproca tra le due carriere, evitando interferenze e sovrapposizioni nella gestione delle nomine e delle progressioni professionali. In questa prospettiva, la riforma non viene letta come una limitazione dell’indipendenza della magistratura, ma come una sua riorganizzazione, coerente con i principi costituzionali.
Particolare rilievo assume anche il tema del sorteggio. Chi sostiene il SÌ ritiene che questo meccanismo possa contribuire a ridurre il peso delle dinamiche associative e a rafforzare la fiducia nel sistema di autogoverno. Il sorteggio viene quindi interpretato come uno strumento di riequilibrio, volto a rendere le decisioni meno condizionate da appartenenze organizzate e più orientate a criteri di neutralità. Nel complesso, le ragioni del voto favorevole si concentrano sull’idea che la riforma possa rendere il sistema giudiziario più chiaro nella distribuzione dei ruoli e più trasparente nei meccanismi di governo interno.
Le ragioni di chi vota NO alla riforma
Accanto alle posizioni favorevoli, il dibattito sul referendum vede anche argomentazioni contrarie alla riforma. Chi si orienta per il voto negativo esprime innanzitutto la preoccupazione che la separazione delle carriere possa indebolire l’unità della magistratura, tradizionalmente concepita come un unico ordine autonomo e indipendente. Secondo questa visione, la distinzione formale delle carriere rischia di accentuare una frammentazione interna, con possibili effetti sull’equilibrio complessivo del sistema.
Un altro profilo critico riguarda il ruolo del pubblico ministero. Alcuni temono che una carriera requirente completamente separata possa, nel lungo periodo, risultare più esposta a pressioni esterne o meno tutelata rispetto all’attuale assetto. In questa prospettiva, l’unità dell’ordine giudiziario viene vista come una garanzia ulteriore di indipendenza, soprattutto per chi esercita l’azione penale.
Anche il ricorso al sorteggio è oggetto di valutazioni critiche. La riduzione della componente elettiva viene considerata, da alcuni, un limite alla rappresentatività degli organi di autogoverno e alla possibilità per i magistrati di scegliere i propri rappresentanti. Secondo questa impostazione, le criticità emerse nel funzionamento del sistema potrebbero essere affrontate attraverso correttivi mirati, senza ricorrere a una revisione così profonda dell’assetto costituzionale. Il voto contrario, in sintesi, esprime la preferenza per il mantenimento del modello attuale, ritenuto ancora idoneo a garantire autonomia e indipendenza, pur con la necessità di eventuali interventi di riforma.
Pro e contro della riforma nel dibattito pubblico
Nel dibattito pubblico sul referendum giustizia 2026, la riforma sulla separazione delle carriere viene valutata attraverso una pluralità di argomenti, che non si esauriscono in una contrapposizione politica. Da un lato, tra i pro, viene spesso richiamata l’esigenza di rendere più chiara la distinzione dei ruoli nel processo penale, rafforzando la percezione di terzietà del giudice e di equilibrio tra accusa e difesa. In questa prospettiva, la separazione delle carriere e la riorganizzazione dell’autogoverno sono viste come strumenti idonei a migliorare la trasparenza del sistema, senza incidere sull’indipendenza esterna della magistratura.
Un ulteriore elemento valutato positivamente riguarda il tentativo di intervenire sui meccanismi di funzionamento degli organi di governo interno. L’introduzione del sorteggio viene interpretata, dai sostenitori della riforma, come una risposta a criticità emerse nel tempo e come un modo per ridurre il peso delle dinamiche associative. Anche l’istituzione della Corte disciplinare è letta come un rafforzamento delle garanzie di imparzialità e uniformità nella gestione delle responsabilità disciplinari.
Sul fronte dei contro, le perplessità si concentrano soprattutto sull’impatto sistemico della riforma. Alcuni osservatori temono che la separazione delle carriere possa accentuare una frammentazione interna della magistratura, con possibili difficoltà di coordinamento tra funzioni giudicanti e requirenti. Altri sottolineano che il sorteggio, pur riducendo il peso delle correnti, comporta una riduzione della scelta elettiva e solleva interrogativi sulla rappresentatività degli organi di autogoverno. Il confronto resta quindi aperto e riguarda non solo il merito delle singole soluzioni, ma la visione complessiva dell’assetto della giustizia.
Cosa succede se vince il SÌ
Se nel referendum giustizia 2026 dovesse prevalere il SÌ, la legge costituzionale approvata dal Parlamento entrerà definitivamente in vigore. Ciò comporterà l’attuazione delle modifiche previste in materia di ordinamento giudiziario, con la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, l’istituzione di organi di autogoverno distinti e della Corte disciplinare di rango costituzionale. L’entrata in vigore della riforma non sarà immediata in tutti i suoi aspetti: sarà necessario adottare le leggi ordinarie di attuazione previste dal testo costituzionale.
In questa fase, il legislatore dovrà disciplinare in modo dettagliato il funzionamento dei nuovi Consigli Superiori, le modalità di selezione dei componenti, anche attraverso il sorteggio, e l’organizzazione della Corte disciplinare. Fino all’adozione di queste norme di dettaglio, continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti, così da garantire la continuità dell’attività giudiziaria. Il voto favorevole, quindi, non produce effetti immediati sullo svolgimento dei processi, ma avvia un percorso di riorganizzazione istituzionale.
Dal punto di vista sistemico, la vittoria del SÌ segnerà una scelta chiara a favore del nuovo modello delineato dal Parlamento. Sarà poi compito delle leggi di attuazione e della prassi applicativa verificare in che misura la riforma inciderà sull’equilibrio tra le funzioni e sul funzionamento complessivo del sistema giudiziario.
Cosa succede se vince il NO
Nel caso in cui il NO prevalga nel referendum, la legge costituzionale sottoposta a voto non entrerà in vigore. L’esito negativo comporterà quindi il mantenimento dell’assetto costituzionale precedente, fondato su un’unica magistratura con funzioni giudicanti e requirenti inserite nel medesimo ordine e sottoposte a un unico Consiglio Superiore della Magistratura. La riforma approvata dal Parlamento resterà priva di effetti giuridici e non produrrà alcuna modifica all’organizzazione attuale.
La vittoria del NO non determina, tuttavia, una “cristallizzazione” definitiva del sistema. Il Parlamento conserverà la possibilità di intervenire sull’ordinamento giudiziario attraverso leggi ordinarie, nei limiti consentiti dalla Costituzione vigente, ad esempio in materia di organizzazione degli uffici, procedimenti disciplinari o funzionamento del CSM. Qualsiasi nuova ipotesi di separazione delle carriere di rango costituzionale richiederebbe invece l’avvio di un nuovo procedimento di revisione costituzionale, con tempi e modalità analoghi a quelli già seguiti.
Dal punto di vista istituzionale e politico, un esito negativo del referendum rappresenterebbe un segnale chiaro di preferenza per il modello attuale di magistratura unitaria. Il dibattito sulla separazione delle carriere e sui meccanismi di autogoverno non verrebbe necessariamente chiuso, ma dovrebbe confrontarsi con la volontà espressa dal corpo elettorale. In questo senso, il NO non elimina il tema dal confronto pubblico, ma ne ridefinisce i confini, rimettendo al legislatore ordinario e al dibattito politico il compito di eventuali interventi futuri.
Comprendere che si tratta di un referendum confermativo è essenziale per valutare correttamente il significato del voto. Il SÌ comporta l’entrata in vigore della riforma così come approvata dal Parlamento; il NO determina il mantenimento dell’assetto costituzionale vigente. Non sono previste soluzioni intermedie né quorum di partecipazione: l’esito dipenderà esclusivamente dalla maggioranza dei voti validamente espressi. In questo contesto, la scelta degli elettori assume un valore diretto e immediato.
Al di là delle posizioni favorevoli o contrarie, il referendum sollecita una riflessione più ampia sul modello di giustizia e sui meccanismi di equilibrio tra le funzioni. Il confronto riguarda temi strutturali, come l’autogoverno, la rappresentanza interna e il ruolo delle dinamiche associative, e si inserisce in un dibattito che coinvolge istituzioni, operatori del diritto e cittadini. Per orientarsi in modo consapevole è utile analizzare il contenuto della riforma e le conseguenze giuridiche dell’esito referendario, evitando letture semplificate o esclusivamente politiche.
FAQ sul referendum giustizia 2026
1. Che tipo di referendum è quello sulla separazione delle carriere?
È un referendum costituzionale confermativo, previsto dall’articolo 138 della Costituzione. Serve a confermare o respingere una legge costituzionale già approvata dal Parlamento.
2. Quando si vota per il referendum giustizia 2026?
Il referendum si svolgerà nelle giornate di domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.
3. Cosa significa votare SÌ al referendum?
Votare SÌ significa approvare il testo della legge costituzionale e consentirne l’entrata in vigore definitiva, con le modifiche previste in materia di ordinamento giudiziario.
4. Cosa significa votare NO?
Votare NO comporta il rigetto della riforma e il mantenimento dell’assetto costituzionale precedente.
5. È previsto un quorum di partecipazione?
No. Il referendum costituzionale non prevede quorum: il risultato è valido indipendentemente dall’affluenza alle urne.
6. Il referendum cambia subito il funzionamento dei processi?
No. Anche in caso di vittoria del SÌ, saranno necessarie leggi di attuazione per rendere operative le modifiche previste dalla riforma.